Cosa bisogna fare per dar vita ad una società
Le parti che intendono costituire una società devono concludere un contratto: il contratto di società (c.d. atto costitutivo), con il quale due o più persone conferiscono beni o servizi per l’esercizio in comune di un’attività economica allo scopo di dividerne gli utili.
Tuttavia, è ammesso dall’ordinamento giuridico che la costituzione di una società possa avvenire anche da parte di una sola persona con atto unilaterale: per esempio, società unipersonale per azioni od a responsabilità limitata e costituzione di una nuova società a seguito di scissione, su deliberazione dell’assemblea della società scissa.
Nel caso in cui il contratto sociale risulti non da un documento, ma dai comportamenti tenuti dai soci, si avrà una società cosiddetta di fatto: tuttavia, l’assenza di un documento formale crea difficoltà, perché nulla prova l’esistenza della società. Non è, comunque, ammessa l’esistenza di una società di capitali di fatto.
Quale capacità è richiesta per poter sottoscrivere un contratto di società
I soggetti interessati a divenire soci, siano essi persone fisiche, società, associazioni o, in generale, enti, devono essere capaci di agire, cioè di porre in essere validamente atti giuridici.
Ma le società di capitali possono essere socie di una società di persone? La questione è stata controversa sino a tempi recenti, ma la legislazione in vigore dal primo gennaio 2004 risolve affermativamente il problema.
Anche la partecipazione di altri enti alle società può dar luogo a soluzioni diverse a seconda dell’ente partecipante e del tipo di società partecipata.
Volendo fornire un’informazione in generale, possono costituire una società tutte le persone fisiche che abbiano compiuto diciotto anni, che abbiano cittadinanza italiana o di un altro Stato dell’Unione Europea.
La partecipazione di minori, anche emancipati, di inabilitati e di interdetti, pur essendo generalmente possibile, è subordinata a particolari autorizzazioni. Particolare cautela andrà anche osservata ove ad una persona sia stato nominato un amministratore di sostegno. In tal caso occorrerà far preciso riferimento a quanto disposto dal decreto che nomina l’amministratore. La varietà e la molteplicità delle situazioni che possono dunque prospettarsi a seconda del tipo di società da costituire, delle circostanze che ne determinano la nascita – ad esempio la comunione ereditaria di un azienda – e della natura e della qualità dei soggetti che intendono procedere alla costituzione, consigliano di rivolgersi volta per volta al vostro notaio di fiducia per individuare il giusto iter nel caso concreto.
La partecipazione di stranieri, non cittadini di paesi dell’Unione Europea, è possibile, nei limiti previsti dalla legge (vedere Gli stranieri in Italia). Anche in questo caso si consiglia di consultare, al riguardo, il proprio notaio di fiducia.
Requisiti essenziali del contratto di società
Tre sono i requisiti essenziali del contratto di società:
– i conferimenti;
– l’esercizio in comune dell’attività economica;
– la partecipazione agli utili.
Conferimenti – Il patrimonio sociale e il capitale sociale
I conferimenti sono le prestazioni cui i soci si sono obbligati in forza del contratto di società.
I conferimenti costituiscono, cioè, i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. La loro funzione è quella di fornire alla società il capitale iniziale per lo svolgimento dell’attività di impresa.
Con il conferimento, ciascun socio destina, per tutta la durata della società, parte della propria ricchezza personale all’attività comune e si espone al rischio di impresa: precisamente, il socio corre il rischio di non ricevere alcun corrispettivo per l’apporto effettuato se la società non consegue utili, e corre il rischio ulteriore di perdere, in tutto o in parte, il valore del conferimento se la società subisce perdite. Possono essere oggetto di conferimento le seguenti entità: denaro, beni in natura (mobili e immobili, materiali o immateriali) trasferiti alla società in proprietà o concessi in semplice godimento, prestazioni di attività lavorativa sia manuale che intellettuale, crediti, aziende. In breve può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento della comune attività di impresa.
Tuttavia, sono stabiliti dei limiti per quanto riguarda le società di capitali e le società cooperative: le prestazioni di opera o di servizi, in particolare, sono direttamente conferibili solo nella società a responsabilità limitata.
È opportuno fissare, in questa sede, anche le nozioni di patrimonio sociale e di capitale sociale, in quanto collegate al concetto di conferimenti.
Il patrimonio sociale
Il patrimonio sociale è l’insieme dei rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo alla società. Esso, inizialmente, è costituito dall’insieme dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci. Nel corso della vita della società il patrimonio sociale subisce continue variazioni in relazione alle vicende economiche della società. La sua consistenza (attività e passività) viene accertata periodicamente attraverso la redazione annuale del bilancio di esercizio.
Viene definito patrimonio netto la differenza positiva tra attività e passività.
Il patrimonio sociale assolve, inoltre, alla funzione di garanzia generale per i creditori della società.
Il capitale sociale
Il capitale sociale è un’entità numerica che esprime il valore in denaro dei conferimenti, come risulta dalla valutazione compiuta nell’atto costitutivo della società.
Capitale sociale 100 vuol dire che i soci si sono obbligati a conferire (capitale sottoscritto) e/o hanno conferito (capitale versato) denaro o altre entità che, al momento della stipulazione del contratto di società, avevano tale valore monetario.
Il capitale sociale rimane immutato nel corso della vita della società fino a quando, con modifica dell’atto costitutivo, non si decide di aumentarlo o di ridurlo.
L’esercizio in comune dell’attività economica – L’oggetto sociale
Chi costituisce una società è spinto dallo scopo (c.d. scopo mezzo) di esercitare, in comune con altri soggetti, una determinata attività economica. Tale attività costituisce l’oggetto sociale e deve essere determinata nell’atto costitutivo. Essa può essere modificata nel corso della vita della società solo con l’osservanza delle norme che regolano le modificazioni dell’atto costitutivo.
Deve trattarsi di un’attività produttiva, cioè, di un’attività a contenuto patrimoniale, condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi, mentre non può limitarsi al mero godimento e gestione dei beni perché, altrimenti, si avrà una comunione e non una società (con l’eccezione delle società di gestione).
È essenziale, inoltre, per aversi società, che l’attività produttiva sia esercitata in comune.
La partecipazione agli utili
L’esercizio in comune di un’attività economica sotto forma di società è finalizzato alla realizzazione di un guadagno (lucro oggettivo) destinato ad essere successivamente suddiviso tra i soci (lucro soggettivo). Questo è il c.d. scopo di lucro o profitto. Le società che perseguono questo fine sono definite società lucrative (società di persone e società di capitali).
Esistono, tuttavia, altri tipi di società (le società cooperative) che per legge devono perseguire uno scopo diverso da quello lucrativo e, precisamente, uno scopo mutualistico.
Il loro scopo tipico è quello di procurare ai soci un vantaggio patrimoniale diretto che potrà consistere, a seconda del campo di attività della cooperativa, in un risparmio di spesa o in una maggiore remunerazione del lavoro prestato dai soci nella cooperativa.
(Fonte Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it)
Per dare vita ad una società come sopra accennato è necessario stipulare un contratto, con l’unica eccezione della Società a Responsabilità Limitata e della Società per Azioni che possono essere costituite anche per atto unilaterale, qualora abbiano un unico socio.
A tal proposito è consigliabile rivolgersi al Notaio sin da subito, per valutare quale sia la forma di società che più si attagli alle esigenze della attività che si intende esercitare, ed alle proprie propensioni al rischio ed alla attività di impresa.
Una volta sottoscritto il contratto di società davanti al Notaio, ed ottenuta la partita IVA, la società può essere iscritta al Registro Imprese di competenza, praticamente in tempo reale. L’impresa in un giorno, per quanto riguarda la costituzione di una società è già realtà.
Un ulteriore risparmio di tempo si potrebbe avere se fosse consentito al Notaio non già semplicemente depositare telematicamente la pratica presso il Registro Imprese (ed attendere che l’ufficio evada la pratica), ma appunto già materialmente iscrivere direttamente la società nel registro stesso.
Importante è notare che mentre una volta, per costituire una società erano necessari anche alcuni mesi, in quanto il controllo di omologa sullo statuto era affidato non al Notaio ma al Tribunale, che oberato di lavoro non riusciva a smaltire in tempo utile anche questo incombente, tali tempi si sono oggi ridotti ad un paio di giorni, e volendo anche ad un giorno soltanto, proprio grazie all’intervento del Notaio.
Questa è vera semplificazione, non di facciata, di cui beneficia tutto il sistema, con costi totalmente a carico del Notariato.
Quando ci si vuole associare con altri soggetti per dar vita ad una società, è necessario individuare, anche con l’ausilio del proprio notaio di fiducia, quale sia, sotto il profilo organizzativo, la forma più idonea di società, tenuto conto anche degli scopi che si intendono perseguire.
Sotto l’aspetto organizzativo, le società si distinguono nei seguenti tipi:
1. Società di persone
Esse comprendono:
– le società semplici;
– le società in nome collettivo;
– le società in accomandita semplice.
2. Società di capitali
Esse comprendono:
– le società per azioni;
– le società in accomandita per azioni;
– le società a responsabilità limitata.
Tutte le suddette società hanno scopo di lucro, cioè sono costituite al fine di conseguire degli utili che verranno successivamente ripartiti tra i soci.
La scelta del tipo di società che si intende costituire è essenzialmente rimessa alla volontà delle parti che la pongono in essere: una sola limitazione è stabilita per le società aventi per oggetto l’esercizio di un’attività commerciale, le quali non possono assumere il tipo della società semplice.
Esiste, inoltre, la possibilità di costituire ulteriori tipi di società nelle forme delle società cooperative e di mutua assicurazione aventi tutte scopo mutualistico. Esse, cioè, hanno lo scopo di fornire direttamente ai soci beni, servizi od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci stessi otterrebbero sul mercato. Alle società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le norme della società per azioni o, quando l’atto costitutivo lo preveda, sempre che ne sussistano le condizioni di legge, ovvero nei casi di legge, quelle delle società a responsabilità limitata. Le società di mutua assicurazione sono regolate dalle norme stabilite per le società cooperative, in quanto compatibili.
Infine, tutte le società, tranne le società semplici, possono avere uno scopo consortile, cioè quello di coordinare le attività economiche con oggetto analogo od affine di più imprenditori o lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese.
(Fonte Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it)
Tutte le società devono per l’iscrizione al Registro Imprese dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata.
Tale casella ha la stessa validità legale di una “raccomandata” tradizionale cartacea.
L’indirizzo di PEC viene fornito automaticamente da noi, attraverso una convenzione con Poste Italiane. L’impresa in altre parole non dovrà pensare a nulla, ma svolgeremo tutto autonomamente noi.
La Società a Responsabilità Limitata Semplificata, è stata in fine introdotta nel nostro ordinamento.
Al di là delle semplificazioni giornalistiche, vediamo di evidenziare quali siano le sue peculiarità, caratteristiche, vantaggi e svantaggi.
La norma istitutiva: è l’art.3 del D.L. 24 gennaio 2012 n.1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012 n.27, in vigore dal 25 marzo 2012. Si è dovuto attendere tuttavia il 14 agosto 2012 per veder pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto 23 giugno 2012, n. 138 recante il Regolamento sul modello standard di atto costitutivo e statuto. Tale regolamento è divenuto operativo ed utilizzabile dal 29 agosto 2012.
Principali caratteristiche:
Principali caratteristiche riguardano il capitale sociale, i requisiti soggettivi dei soci (e principalmente la loro età anagrafica) e l’esenzione da ogni onorario Notarile.
Per quanto riguarda il capitale sociale esso nella sostanza non è necessario e può essere sostanzialmente inesistente. In realtà formalmente il capitale minimo è di 1 singolo Euro, ma tale riduzione equivale a nascondere dietro un dito la sostanziale non necessità di alcun capitale.
Forse meglio e più coerentemente si sarebbe potuto semplificare davvero, ed inserire nel nostro ordinamento un tipo nuovo di società, senza capitale sociale, senza perdersi in inutili tecnicismi.
Detto questo il capitale con il minimo di 1 Euro, deve essere però inferiore alla somma di 10.000 Euro. Tale capitale deve essere interamente esistente al momento della costituzione ed essere versato nelle mani degli amministratori, e non in banca, come per la normale SRL.
Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, la SRL semplificata può essere costituita con atto unilaterale da un unico socio, o con contratto da più soci, aventi tutti età inferiore ai 35 anni al momento della costituzione.
La norma prevede anche il divieto di cessione delle quote a soggetti ultra 35enni, in cui eventuale atto risulta pertanto nullo.
La norma non disciplina invece il caso di raggiungimento della “maggiore” età da parte dell’unico socio o di uno o tutti i soci. Deve ritenersi coerentemente che tale fatto sia causa di scioglimento o trasformazione della società, ovvero di recesso od esclusione obbligatoria del socio o dei soci divenuti ultra 35enni.
Gli amministratori debbono essere scelti esclusivamente tra i soci. Non è possibile quindi avere terzi non soci come amministratori, come invece accade nella SRL.
Altra novità ampiamente discussa sugli organi di informazione è il fatto che per la costituzione della società non sia dovuto alcun onorario notarile.
Il Notaio infatti quale Pubblico Ufficiale è soggetto ad una tariffa, che il legislatore in questo caso fissa a zero.
Qui è possibile consultare il modello di statuto standard, che deve inderogabilmente essere utilizzato, salve le minime integrazioni necessarie nei dati variabili quali la denominazione, la sede, il capitale sociale, l’oggetto e l’attività esercitata, la durata ed altri dettagli operativi.
E’ finalmente operativa dal 29 agosto 2012 la possibilità per tutti gli infra 35 enni di costituire SRL cosiddette “semplificate”, con un solo Euro di capitale sociale.
E’ importante sottolineare che per tale tipo di società non sono dovuti onorari notarili. Il Notariato quindi con senso istituzionale si offre a prestare la propria opera gratuitamente a favore di tutti i giovani che intendano avviare nuove start up.
ATTENZIONE però: già diversi siti stanno fiorendo che forniscono non meglio precisata “consulenza” per la costituzione di SRL Semplificate, ovviamente a pagamento. Per tale tipo di società riteniamo non sia necessaria alcuna consulenza esterna, se non determinare l’oggetto sociale, e quindi rivolgersi al Notaio di fiducia.
Al di là delle semplificazioni giornalistiche tuttavia non tutto è oro quello che luccica e la nuova SRL non si adatta a tutte le attività. Gli onorari notarili, che per una normale SRL ammontano a circa Euro 1200, sono la minore delle voci di spesa. Per la nuova SRL Semplificata infatti continuano ad essere dovute le imposte di registro, e la tassa annuale di iscrizione al Registro delle Imprese. Inoltre sono ovviamente dovuti i compensi dei professionisti contabili che annualmente redigono i bilanci e tengono la contabilità di tale società. Tali costi si aggirano nel minimo a circa Euro 2000 all’anno.
Inoltre è bene rammentare che nessuna banca potrà mai finanziare un tale tipo di società, basandosi sulla sostanzialmente inesistente garazia di 1 singolo Euro di capitale sociale, e senza quindi richiedere ulteriori garanzie reali (ipoteche su beni immobili o altro) o personali (fideiussioni personali o di terzi), in questo modo vanificando nella sostanza la ragione stessa di esistere della società a responsabilità limitata. Per tanto così, se il beneficio della responsabilità limitata viene scavalcato da fideiussioni personali, appare senz’altro più economico e più corretto iniziare una nuova attività in forma di “ditta individuale”, senza costi ed usando lo strumento giuridico corretto.
Tutti i dettagli in ogni caso si possono trovare nella sezione società, con uno speciale dedicato alla SRL Semplificata nonché alla nuova SRL cosiddetta “a capitale ridotto”.
Simile alla SRL Semplificata, la SRL a capitale ridotto è un ulteriore tipo di società a responsabilità limitata, introdotto dal legislatore con l’intento di agevolare la creazione di nuove imprese.
Per tale tipo di società l’unico requisito soggettivo è dato dal fatto che i soci debbono essere tutti persone fisiche. Secondo anche quanto chiarito con parere del 30 agosto 2012, in risposta ad un quesito della Camera di Commercio di Cosenza, il Ministero dello Sviluppo Economico, non è invece richiesta per i soci un’età superiore ai 35 anni.
I giovani infra 35enni quindi avranno quindi la possibilità di costituire o SRL Semplificate o a Capitale ridotto, indifferentemente.
Non può, invece, ritenersi consentita la cessione come si accennava la partecipazione di persone giuridiche, e del pari la cessione di quote a soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per il resto, si applicano alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto le disposizioni usuali in materia di s.r.l., in quanto compatibili
Non sono invece previste agevolazioni fiscali di sorta, si gode di una totale autonomia statutaria, libera dalle costrizioni dello statuto standard della SRL Semplificata, e per converso si applicano gli usuali onorari notarili.
Con un provvedimento cosiddetto di “semplificazione” il legislatore ha decretato la non più obbligatorietà della tenuta del libro soci da parte della SRL.
A tal fine sono stati novellati gli art.2470, 2471, 2472, 2478, 2478-bis,
2479-bis del codice civile, nonché l’art. 36, comma 1-bis, del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (quest’ultimo relativo alle cessioni di quote di s.r.l. con firma digitale).
Dalla normativa, cosi’ come novellata, risulterebbe che il trasferimento di quote di SRL, assumerebbe efficacia verso la società, non più dal momento dell’iscrizione presso il Libro dei Soci, detenuto dalla società stessa, ma nel momento del “deposito” presso il Registro delle Imprese dell’atto di cessione. “Deposito” che non va confuso con la “iscrizione” vera e propria.
Il questo modo si va a perdere un momento di controllo operato dagli amministratori della società, i quali prima di iscrivere a Libro Soci un trasferimento di quota, verificano che lo stesso sia stato attuato nel rispetto delle clausole statutarie e di eventuali diritti di prelazione.
Si perde inoltre la possibilita’ per gli amministratori di avere la certezza circa la composizione della compagine sociale. Con il libro soci essi hanno sempre sott’occhio la situazione proprietaria delle quote sociali. Senza il libro soci, essi sono costretti a monitorare continuamente il Registro Imprese, in quanto una cessione di quote può benissimo perfezionarsi e divenire efficace senza che essi ne abbiano alcuna notizia. Con l’aggravante che l’evento a cui il legislatore ricollega l’efficacia verso la società non è “l’iscrizione” ma appunto il “deposito” al Registro Imprese: “deposito” che in quanto tale non è conoscibile da un esame del Registro.
Risulta pertanto ancora più fondamentale il controllo operato dal Notaio in via preventiva per accertarsi che il trasferimento possa avvenire regolarmente.
Caratteristica del provvedimento in questione inoltre è che non prevede disposizioni transitorie.
Per le società di nuova costituzione quindi, esse potranno optare per la tenuta del libro soci in via volontaria, ovvero abbracciare la nuova normativa in toto, e quindi basarsi solo sulle risultanze del Registro Imprese, o meglio sui “depositi” a Registro Imprese, difficilmente conoscibili.
Per le società già costituite invece, dotate di statuti ovviamente strutturati per la presenza del libro soci, appare consigliabile al fine di evitare contenziosi, adattare al più presto i patti sociali alla nuova normativa. Anch’esse potranno decidere se continuare ad adottare il libro soci in via facoltativa, ovvero abbandonarlo in conformita’ alle nuove norme.
Sulla portata di tale intervento legislativo e sulle modalità di iscrizione al Registro Imprese di un atto formato secondo tale alternativa procedura, le opinioni non sono concordi.
Si allega qui di seguito in provvedimento del Giudice del Registro Imprese di Vicenza, che ordina la cancellazione di un atto di cessione di quote di SRL, iscritto indebitamente, in quanto mancante della prescritta autentica, e del prescritto controllo di legalità operato dal Notaio.
Si unisce inoltre un primo commento apparso su il Sole 24 Ore del 24 aprile 2009, a pag.35.
Per espressa disposizione di legge, cessioni ed affitti d’azienda possono essere stipulati solo per atto notarile; questa previsione fu introdotta nei primi anni Novanta onde contrastare il fenomeno del riciclaggio del denaro sporco, che spesso passava attraverso operazioni su aziende, all’epoca non soggette ad alcun controllo.
Tali atti rispondono in primo luogo ad esigenze di tipo commerciale, ma si commetterebbe un errore nel sottovalutare il ruolo che la consulenza notarile può svolgere in simili contesti. Innanzitutto nel favorire un equilibrato contemperamento degli interessi in campo, attività in cui il notaio, figura super partes, ha non di rado particolare efficacia.
Si aggiunga poi che la particolare formazione giuridica del notaio lo rende particolarmente adatto a fornire assistenza su particolari clausole contrattuali, che rispondano ad esigenze specifiche, ed a consigliare le parti sui riflessi che l’operazione ha sull’assetto patrimoniale dei soggetti interessati, ad esempio a fini ereditari.
Con la legge 14 febbraio 2006, n. 55 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1° marzo 2006) è stato introdotto nel nostro ordinamento l’istituto del “patto di famiglia”.
Si tratta della possibilità di un accordo tra un imprenditore e uno dei propri discendenti che, nel rispetto di determinate condizioni e senza che vi possano essere contestazioni in sede di eredità, ha come oggetto il trasferimento dell’azienda o delle quote di partecipazione al capitale della “società di famiglia”.
E’ una novità importante nel sistema del diritto successorio: nel nostro Paese è infatti piuttosto alta la presenza di imprese a carattere “familiare” che operano addirittura nell’ambito delle società quotate in borsa.
Nel caso della successione dell’imprenditore ciò che egli aveva creato con fatica può essere dissipato con grossi rischi di disgregazione se non viene assicurata una certa continuità nella gestione.
Che cos’è
Il patto di famiglia è un contratto.
Non è, quindi, un testamento: è, di fatto, una convenzione la cui particolarità è quella di andare ad incidere sulla successione dell’imprenditore.
A chi si rivolge
Con il patto di famiglia l’imprenditore può trasferire, in tutto o in parte, l’azienda, e il titolare di partecipazioni societarie può trasferire, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti; compatibilmente, però, con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie.
Questa definizione ha sollevato i primi dubbi interpretativi: ad esempio, quando si parla di «titolare di partecipazioni» non si distingue tra la titolarità di azioni/quote della «società di famiglia» e la titolarità di partecipazioni in altre società (ad esempio, un piccolo pacchetto di azioni di una società quotata): situazioni, tra loro assai diverse.
Come
Tecnicamente la legge aggiunge al libro II, titolo IV del codice civile – dopo l’art. 768 – il Capo V-bis , comprendente i nuovi articoli dal 768-bis al 768-octies e modifica l’art. 458 del codice civile introducendo una deroga al divieto dei patti successori (questo il senso dell’inciso “Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti”).
Il nuovo articolo 768-quater prevede che il contratto contenente il patto di famiglia, a pena di nullità deve essere stipulato per atto pubblico, e che vi devono partecipare coloro che sarebbero legittimari (cioè eredi che la legge prevede non possano essere esclusi, come ad esempio il coniuge e i figli) ove in quel momento si aprisse la successione nel patrimonio dell’imprenditore.
Il patto deve prevedere che i beneficiari assegnatari dell’azienda o delle partecipazioni societarie “compensino” gli altri partecipanti al contratto con il pagamento di una somma corrispondente al valore delle quote riservate ai legittimari (a meno che questi non vi rinuncino in tutto o in parte); i contraenti possono convenire che la liquidazione, in tutto o in parte, avvenga in natura; in questo caso i beni in natura assegnati a favore degli altri legittimari (non assegnatari dell’azienda) “sono imputati alle quote di legittima loro spettanti” , cioè sono da considerarsi un anticipo sulla futura successione.
I rapporti con i «legittimari sopravvissuti»
All’apertura della successione dell’imprenditore alcuni soggetti possono assumere la qualifica di legittimari dopo la stipula del patto di famiglia (ad esempio, il nuovo coniuge dell’imprenditore vedovo o celibe; nuovi figli).
La nuova legge dispone che costoro possono chiedere ai beneficiari del patto il pagamento di una somma pari al valore della quota di legittima loro spettante.
Tale contratto può essere impugnato, entro un anno, solo per cause molto gravi (art. 768-quinquies).
Le cause di scioglimento
Il contratto può essere sciolto o modificato dagli stessi soggetti che vi hanno partecipato:
1) con un diverso contratto, stipulato sempre per atto pubblico;
2) mediante recesso (se previsto nel patto di famiglia) esercitato sulla base di una “dichiarazione agli altri contraenti certificata da un notaio”.
I rimedi in caso di dissidi
Le controversie derivanti dalle disposizioni in materia di patto di famiglia sono devolute preliminarmente a uno degli organismi di conciliazione previsti dall’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.
Il contributo del notariato
Il Consiglio Nazionale del Notariato ha espresso “un convinto sostegno circa l’opportunità della riforma”.
Non mancano però alcuni rilievi al testo di legge per renderla di più facile attuazione e per evitare che si possa ricadere nell’area illecita dei patti successori.
Al fine di elaborare al più presto uno o più studi di taglio operativo il Consiglio Nazionale del Notariato ha costituito un gruppo di lavoro interdisciplinare chiamando a farne parte esponenti delle Commissioni Legislativa, Studi Civilistici, Tributaria, Imprese e Conciliazione (ADR).
L’attività del gruppo di lavoro sarà finalizzata ad indagare ed elaborare interpretazioni e soluzioni sotto i profili civilistico e fiscale, offrendo la possibilità di allargare la discussione e il confronto in occasione di specifici convegni sull’argomento.
(Fonte Consiglio Nazionale del Notariato www.notariato.it)
Prima che venisse introdotta la cosiddetta “legge Mancino”, dal nome del suo autorevole promotore, in Italia succedeva una cosa singolare.
I defunti spesso tornavano alcuni giorni dopo la morte a sottoscrivere atti di cessione di quote o di aziende, trasferendo a vario titolo le stesse generalmente a parenti e familiari. In tal modo venivano elusi anzi evasi diversi miliardi di lire di imposte che invece si sarebbero dovute pagare in sede di successione.
Inoltre si regolamentavano rapporti che avrebbero dovuto essere disciplinati secondo le regole successorie, con precisi diritti a favore dei legittimari, che in qualche caso si vedevano così spogliati dell’azienda di famiglia.
Per mettere fine a questo scempio, con la legge Mancino si richiese che gli atti di cessione ed affitto di azienda, nonché gli atti di trasferimento delle quote sociali di S.R.L. venissero assoggettati al controllo ed all’autentica del Notaio.
Ora in parte il legislatore sembra aver fatto un passo indietro, in quanto almeno per i trasferimenti di quote sociali, è prevista una normativa non chiarissima, che prevede la possibilità di stipulare la cessione con modalità alternative, senza il controllo del Notaio.
Tale opzione è tuttavia soggetta all’utilizzo obbligatorio della firma digitale, la quale attraverso la marca temporale dovrebbe fornire un minimo di controllo per evitare retrodatazioni simulate dei contratti.
Per un atto di cessione di azienda, sono necessari i seguenti documenti base:
– Fotocopia dei documenti di identità (fronte-retro) e dei codici fiscali delle parti, (da portarsi poi con sè al momento della stipula, in originale)
– Stato civile ed eventuale regime matrimoniale di coloro i quali intervengono come persone fisiche o quali titolari di ditte individuali (da provarsi con estratto dell’atto di matrimonio)
– Può essere utile allegare all’atto, a fini di chiarezza l’inventario dei beni aziendali;
– Importo del prezzo di cessione e modalità di pagamento;
– Eventualmente (se vendita con patto di riservato dominio): inventario dei macchinari aziendali;
– Copia delle licenze ed autorizzazioni all’esercizio del commercio;
– Visura camerale aggiornata relativa all’impresa dell’alienante e dell’acquirente;
– Se in atto interviene il titolare di una “impresa familiare”:
a) – atto dichiarativo dell’impresa familiare (o ultimo atto modificativo)
b) – fotocopie dei documenti e codici fiscali dei collaboratori (sarà necessario il loro intervento in atto, in quanto in caso di cessione di azienda essi hanno diritto di prelazione ex art. 230-bis c.c.).
– Se nell’azienda sono compresi autoveicoli:
– carta di circolazione;
– certificato di proprietà
– valore dell’autoveicolo.
– Se vi sono immobili locati o affittati:
se si trasferisce il contratto di locazione, copia di quest’ultimo
– Se si trasferisce “la proprietà dei muri” vedere la documentazione necessaria nel “Settore Immobliare” (Punto 4.5 di questo sito)
– In presenza di conferimento di azienda in societa’ di capitali: relazione di stima di un perito;
– In caso di donazione di azienda:
a) – atti relativi a precedenti donazioni effettuate dal donante a favore del donatario;
b) – elenco dettagliato dei beni aziendali, da allegare all’atto
c) – valori contabili ai fini fiscali (ed eventualmente dell’avviamento ai fini civilistici).
– In caso di vendita di azienda con riserva di proprieta’:
se l’azienda comprende macchine, elenco dettagliato
dei macchinari da allegare all’atto (ai fini della trascrizione nei registri di cancelleria del Tribunale ex art. 1524 c.c.)
Con un provvedimento cosiddetto di “semplificazione” il legislatore ha decretato la non più obbligatorietà della tenuta del libro soci da parte della SRL.
A tal fine sono stati novellati gli art.2470, 2471, 2472, 2478, 2478-bis,
2479-bis del codice civile, nonché l’art. 36, comma 1-bis, del d.l. 25 giugno 2008, n.112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (quest’ultimo relativo alle cessioni di quote di s.r.l. con firma digitale).
Dalla normativa, cosi’ come novellata, risulterebbe che il trasferimento di quote di SRL, assumerebbe efficacia verso la società, non più dal momento dell’iscrizione presso il Libro dei Soci, detenuto dalla società stessa, ma nel momento del “deposito” presso il Registro delle Imprese dell’atto di cessione. “Deposito” che non va confuso con la “iscrizione” vera e propria.
Il questo modo si va a perdere un momento di controllo operato dagli amministratori della società, i quali prima di iscrivere a Libro Soci un trasferimento di quota, verificano che lo stesso sia stato attuato nel rispetto delle clausole statutarie e di eventuali diritti di prelazione.
Si perde inoltre la possibilita’ per gli amministratori di avere la certezza circa la composizione della compagine sociale. Con il libro soci essi hanno sempre sott’occhio la situazione proprietaria delle quote sociali. Senza il libro soci, essi sono costretti a monitorare continuamente il Registro Imprese, in quanto una cessione di quote può benissimo perfezionarsi e divenire efficace senza che essi ne abbiano alcuna notizia. Con l’aggravante che l’evento a cui il legislatore ricollega l’efficacia verso la società non è “l’iscrizione” ma appunto il “deposito” al Registro Imprese: “deposito” che in quanto tale non è conoscibile da un esame del Registro.
Risulta pertanto ancora più fondamentale il controllo operato dal Notaio in via preventiva per accertarsi che il trasferimento possa avvenire regolarmente.
Caratteristica del provvedimento in questione inoltre è che non prevede disposizioni transitorie.
Per le società di nuova costituzione quindi, esse potranno optare per la tenuta del libro soci in via volontaria, ovvero abbracciare la nuova normativa in toto, e quindi basarsi solo sulle risultanze del Registro Imprese, o meglio sui “depositi” a Registro Imprese, difficilmente conoscibili.
Per le società già costituite invece, dotate di statuti ovviamente strutturati per la presenza del libro soci, appare consigliabile al fine di evitare contenziosi, adattare al più presto i patti sociali alla nuova normativa. Anch’esse potranno decidere se continuare ad adottare il libro soci in via facoltativa, ovvero abbandonarlo in conformità alle nuove norme.
Il legislatore con una nuova norma interviene sul regime di circolazione della quote di SRL, prevedendo una procedura alternativa di perfezionamento dell’atto.
Sulla portata di tale intervento legislativo e sulle modalità di iscrizione al Registro Imprese di un atto formato secondo tale alternativa procedura, le opinioni non sono concordi.
Si allega qui di seguito in provvedimento del Giudice del Registro Imprese di Vicenza, che ordina la cancellazione di un atto di cessione di quote di SRL, iscritto indebitamente, in quanto mancante della prescritta autentica, e del prescritto controllo di legalità operato dal Notaio.
Si unisce inoltre un primo commento apparso su il Sole 24 Ore del 24 aprile 2009, a pag.35.