Come afferma il legislatore all’art.167 del Codice Civile, con l’atto istitutivo del Fondo Patrimoniale, ciascuno od ambedue i coniugi per atto pubblico, o un terzo anche per testamento, possono destinare determinati beni immobili, o mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito, a far fronte ai bisogni della famiglia.
A seguito della costituzione del Fondo Patrimoniale i beni ivi vincolati ed i relativi frutti, vengono appunto destinati esclusivamente alle necessità ed ai bisogni della famiglia con la conseguenza primaria e molto importante che detti beni non potranno essere aggrediti dai creditori per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
In sostanza quindi il legislatore garantisce una speciale protezione a determinati beni, che non possono in sostanza essere aggrediti dai creditori, avuto riguardo alla destinazione che detti beni hanno, considerata di particolare importanza e bisognosa di particolare tutela.
Purtroppo molto spesso si cerca di utilizzare il fondo patrimoniale con intento estraneo all’originaria intenzione del legislatore, al solo ed unico scopo di sottrarre alla legittima garanzia dei creditori alcuni beni, cercando di renderli inattaccabili da eventuali azioni esecutive. Tuttavia spesso si decide di costituire il fondo quando ormai è già troppo tardi.
E’ bene porre attenzione a questo punto, perche’ se è vero che non è facile dimostrare l’intenzione di danneggiare i propri creditori, non è per nulla impossibile, ed in tal caso l’atto costitutivo del fondo patrimoniale può essere revocato, ed i beni possono essere aggrediti.
Sono poi possibili conseguenze penali.
Il fondo patrimoniale quindi per poter essere legittimamente e giustamente utilizzato, va costituito allorché si intraprende una nuova attività commerciale, o comunque non quando ci si trova già in difficoltà e la situazione patrimoniale è già compromessa.
In caso contrario il fondo si tramuta da legittimo strumento di protezione e tutela della famiglia, ad illegittima operazione per sottrarre beni ai propri creditori.
Presupposto per la costituzione del fondo patrimoniale e’ la sussistenza della “famiglia” intesa come nella nostra Costituzione all’art.29, vale a dire come “società naturale fondata sul matrimonio”.
Il matrimonio e’ quindi presupposto soggettivo indispensabille per poter costituire un fondo patrimoniale. Chi non e’ coniugato quindi non puo’ usufruire di questo strumento.
Il legislatore dispone che possano essere vincolati in fondo patrimoniale solo alcuni beni. Questi come sopra indicato sono esclusivamente i BENI IMMOBILI (case, terreni, ecc..), BENI MOBILI REGISTRATI (autovetture, motocicli, aerei, navi ecc..) o TITOLI DI CREDITO (azioni, titoli di stato ecc..).
E’ dubbio se sia possibile costituire in fondo patrimoniale anche QUOTE DI SRL, atteso che non è chiara la loro natura giuridica.
Per la costituzione del fondo patrimoniale sono necessari alcuni documenti basilari, che vanno poi integrati a seconda della natura dei beni che vengono vincolati.
Documenti base:
– fotocopia della carta di identità e del codice fiscale dei coniugi (al momento dell’atto sarà necessario comparire di persona e portare tali documenti in originale);
– estratto dell’atto di matrimonio, (rilasciato dal Comune di residenza ovvero dal Comune in cui è avvenuto il matrimonio);
– stato di famiglia;
– fotocopia carta di identità o della carta bianca e del codice fiscale di eventuali figli;
In caso vengano vincolati beni immobili:
– copia autentica dell’atto di provenienza, ovvero in caso di provenienza per successione copia della dichiarazione di successione, e dell’eventuale verbale di pubblicazione del testamento; qualora si sia in presenza di provenienza per successione, nel caso in cui l’accettazione dell’eredità non sia stata ancora trascritta, sarà necessario produrre anche il certificato di morte in originale del defunto;
In caso vengano vincolati beni mobili registrati:
– certificato di proprietà delle autovetture, o in caso di aeromobili o navi altra documentazione che comprovi la titolarità dei beni che vengono vincolati;
In caso vengano vincolati titoli di credito:
– estremi dei titoli di credito che vengono vincolati, per poterli rendere nominativi e quindi indicarvi il vincolo.
COME UTILIZZIAMO I VOSTRI DATI
Testo a cura del Consiglio Nazionale del Notariato
Ruolo del Notaio
Il Notaio è un Pubblico Ufficiale che ha istituzionalmente un ruolo di garanzia ed imparzialità; ha il compito di dare pubblica fede agli atti tra privati ed alle informazioni in essi contenute, in modo che chiunque vi possa fare affidamento. Assicura nel contempo il controllo di legalità degli atti ed una qualificata assistenza giuridica, diretta a far sì che gli atti stipulati realizzino per quanto consentito il risultato voluto dalle Parti.
La raccolta dei dati
Per svolgere la sua funzione, il notaio deve utilizzare alcuni dati che riguardano Lei e le eventuali altre parti interessate. Si tratta di informazioni personali e/o patrimoniali che saranno trattate in modo sia elettronico che manuale. Le informazioni possono essere fornite direttamente da Lei o da altro interessato, oppure raccolte presso terzi, per lo più rivolgendosi ad archivi prevalentemente tenuti da soggetti pubblici, e più raramente privati.
A seconda della natura dell’incarico, il notaio consulterà quindi (o farà consultare) il Catasto, i Registri Immobiliari, il Registro delle Imprese, lo Stato Civile, l’Anagrafe ed altri analoghi Pubblici Registri, ricavandone le informazioni che occorrono per il corretto espletamento dell’incarico. I registri consultati possono in qualche caso trovarsi all’estero, ad esempio qualora il notaio sia richiesto di ricevere un atto ove intervenga una società straniera.
Tali informazioni, raccolte nella misura strettamente necessaria alla funzione notarile, saranno conservate presso lo studio o presso strutture da esso delegate; senza tali informazioni il notaio non potrà svolgere l’incarico affidatogli né adempiere agli obblighi di legge sullo stesso gravanti. I dati che La riguardano sono acquisiti di volta in volta per quanto necessario ai fini dei singoli atti o delle singole operazioni, cui restano associati nei nostri archivi, sia cartacei che informatici.
Il trattamento dei dati avverrà anche per le finalità previste dalla normativa in materia antiriciclaggio nei casi previsti dalla legge. Per taluni servizi utilizziamo soggetti di nostra fiducia, in qualità di responsabili del trattamento, che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica e/o organizzativa. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può consultarlo agevolmente e gratuitamente chiedendolo al personale di studio.
La comunicazione dei dati
Il notaio è a sua volta tenuto a comunicare determinati dati a soggetti pubblici: ciò avviene solo nei casi previsti dalla Legge ed attenendosi strettamente alle modalità dalla Legge previste. I dati trasmessi andranno per lo più ad aggiornare quegli stessi registri pubblici dai quali è stata tratta la maggior parte dei dati che riguardano Lei e le eventuali altre parti interessate all’atto.
Le trasmissioni avvengono ormai in forma prevalentemente telematica, avvalendosi di computer e software installati presso lo studio; i notai italiani hanno realizzato un’apposita rete telematica riservata e protetta, a copertura nazionale, ed un sistema esclusivo di firma digitale, governato da una propria Autorità di Certificazione, onde garantire ai cittadini la massima sicurezza anche nell’utilizzo degli strumenti informatici.
Così saranno ad esempio comunicati dati:
• all’Agenzia delle Entrate già ufficio del registro (Ministero dell’Economia e Finanze) al fine della registrazione fiscale del contratto;
• all’Agenzia del Territorio già conservatoria dei registri immobiliari e ufficio del catasto (Ministero dell’Economia e Finanze) al fine della trascrizione del contratto e della sua volturazione;
• all’Ufficio dello stato civile, per le formalità di competenza
(ad esempio l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio della convenzione di separazione dei beni);
• al Registro delle Imprese, per le costituzioni di società di persone e di capitali, le modifiche di statuti e patti, le cessioni di quote sociali ed analoghe operazioni.
Gli archivi dei singoli Pubblici Uffici sono accessibili con specifiche modalità regolate direttamente dalla Legge; prevalentemente si tratta di Pubblici Registri consultabili da chiunque.
Dati erronei o non aggiornati
Lei ha diritto di accedere in ogni momento ai dati che La riguardano. Allo stesso modo può richiedere la correzione, l’aggiornamento o l’integrazione dei dati inesatti o incompleti, ovvero la cancellazione o il blocco per quelli trattati in violazione di legge, o ancora opporsi al loro utilizzo per motivi, da evidenziare nell’istanza promossa ai sensi dell’art. 7 della Legge Privacy.
Va però osservato che l’atto notarile, come ogni altro analogo documento con fede pubblica, è destinato ad essere conservato inalterato nel tempo nel suo tenore originario.
Ogni successiva modifica dei dati ivi contenuti non dovrà e non potrà comportare modifica dell’atto, ma sarà documentata con le modalità sue proprie. Il trasferimento di residenza, ad esempio, sarà comunicato all’Anagrafe. Allo stesso modo, concluso il pagamento di un mutuo ipotecario non si distruggerà il relativo atto, né si eseguirà su di esso alcuna annotazione; dell’estinzione della garanzia che assiste il debito si potrà dare pubblicità presso i Registri Immobiliari seguendo le procedure previste dalla Legge.
Qualora atti notarili richiedano, invece, di essere corretti a causa dell’obiettiva erroneità di alcuni loro elementi, la rettifica potrà essere eseguita solo con un ulteriore atto notarile.
Negli altri eventuali casi per la richiesta di rettifica si può utilizzare il modello presente sul sito internet del Garante per la protezione dei dati personali da inoltrare all’indirizzo email info@notaipiniestucchi.it ovvero agli indirizzi di posta certificata reperibili nella sezione contatti del presente sito.